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  • “Mio marito ha visto tutto!” – Il parente può davvero testimoniare in un incidente stradale?

    “Mio marito ha visto tutto!” – Il parente può davvero testimoniare in un incidente stradale?

    Sfatiamo un mito che ancora crea confusione: un familiare o un amico può testimoniare in un incidente stradale?

    Sì… ma non sempre. E soprattutto, non sempre la loro testimonianza può essere utilizzata.

    Facciamo definitivamente chiarezza, basandoci su norme e sentenze ufficiali.

    1. Il Mito da Sfatare: “I parenti non possono testimoniare”

    Sbagliato.

    Questa idea deriva da una vecchissima norma, l’art. 247 c.p.c., che vietava ai coniugi e ai parenti di testimoniare.

    La Corte Costituzionale ha eliminato questo divieto con la sentenza n. 248/1974, dichiarando incostituzionale l’articolo.

    📌 Per chi vuole approfondire:

    Sentenza Corte Costituzionale n. 248/1974 →

    https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=1974&numero=248

    ➡️ Oggi, nessuna legge vieta a tua moglie, tuo fratello o al tuo migliore amico di testimoniare.

    2. Ammissibilità ≠ Credibilità: il vero nodo

    Il fatto che il parente possa testimoniare non significa che il giudice ne accetti automaticamente il racconto.

    Il giudice valuta la credibilità, cioè:

    • coerenza del racconto con la dinamica del sinistro,

    • compatibilità con i danni ai veicoli,

    • assenza di contraddizioni,

    • supporto con altri elementi (foto, verbali, rilievi, ecc.).

    ➡️ Se la testimonianza supera questi criteri, ha pieno valore probatorio, anche se resa da un familiare.

    3. STOP! Quando il parente NON può testimoniare (art. 246 c.p.c.)

    Esiste un caso importante in cui la testimonianza del parente è vietata dalla legge.

    L’art. 246 del Codice di Procedura Civile stabilisce che:

    Non possono testimoniare coloro che hanno un interesse nella causa.

    📌 Testo dell’articolo

    Art. 246 c.p.c. →

    https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443!vig=

    Esempio concreto: il passeggero ferito

    Se tua moglie era passeggera nella tua auto e ha subito un colpo di frusta o qualunque lesione per cui chiederà risarcimento:

    non può testimoniare sulla dinamica dell’incidente,

    perché ha un interesse diretto economico nella causa.

    Se invece:

    • non ha riportato danni,

    • o non chiederà risarcimento,

    allora può testimoniare normalmente.

    4. La “Legge Concorrenza” e la trappola dei tempi (Legge n. 124/2017)

    Questa norma ha introdotto regole molto severe per contrastare i “testimoni di comodo”.

    Si applica principalmente ai sinistri con soli danni a cose.

    Obblighi introdotti:

    1) Identificazione immediata dei testimoni

    Devono essere indicati subito:

    • nella Denuncia di Sinistro / Modulo CAI, oppure

    • nel verbale delle Forze dell’Ordine se intervenute.

    2) Comunicazione della compagnia

    Se non hai indicato i testimoni subito, la compagnia deve inviarti una richiesta (PEC o raccomandata).

    3) Il termine dei 60 giorni

    Hai 60 giorni di tempo per comunicare i nomi dei testimoni.

    ⛔ Se non rispetti il termine, quelle testimonianze diventano inammissibili, anche se vere e anche se i testimoni sono neutrali.

    📌 Riferimenti normativi:

    Legge n. 124/2017 – Modifiche all’art. 135 del Codice delle Assicurazioni →

    https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-08-04;124!vig=

    Art. 135-bis Codice Assicurazioni (testimoni nei sinistri RCA) →

    https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209!vig=

    5. Consigli pratici dell’esperto: cosa fare SUBITO

    👉 Scrivi il nome dei testimoni nel Modulo CAI, indicando se erano passeggeri o terzi.

    👉 Falli identificare dalla Polizia/Vigili se intervengono.

    👉 Fai una breve dichiarazione scritta al testimone (data, luogo, dinamica, firma).

    👉 Conserva foto, danni, posizioni dei veicoli.

    👉 Se arriva la richiesta della compagnia, rispondi entro 60 giorni via PEC o raccomandata.

    👉 Se il tuo passeggero è ferito, non potrà testimoniare: va gestito in un fascicolo separato.

    6. Conclusione

    La testimonianza di un familiare è validissima, se:

    • non è parte interessata,

    • è coerente e attendibile,

    • è indicata nei tempi previsti dalla legge (quando necessario).

    Non lasciare che un pregiudizio o un vizio procedurale compromettano una prova fondamentale.