Sfatiamo un mito che ancora crea confusione: un familiare o un amico può testimoniare in un incidente stradale?
Sì… ma non sempre. E soprattutto, non sempre la loro testimonianza può essere utilizzata.
Facciamo definitivamente chiarezza, basandoci su norme e sentenze ufficiali.

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1. Il Mito da Sfatare: “I parenti non possono testimoniare”
Sbagliato.
Questa idea deriva da una vecchissima norma, l’art. 247 c.p.c., che vietava ai coniugi e ai parenti di testimoniare.
La Corte Costituzionale ha eliminato questo divieto con la sentenza n. 248/1974, dichiarando incostituzionale l’articolo.
📌 Per chi vuole approfondire:
Sentenza Corte Costituzionale n. 248/1974 →
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=1974&numero=248
➡️ Oggi, nessuna legge vieta a tua moglie, tuo fratello o al tuo migliore amico di testimoniare.
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2. Ammissibilità ≠ Credibilità: il vero nodo
Il fatto che il parente possa testimoniare non significa che il giudice ne accetti automaticamente il racconto.
Il giudice valuta la credibilità, cioè:
• coerenza del racconto con la dinamica del sinistro,
• compatibilità con i danni ai veicoli,
• assenza di contraddizioni,
• supporto con altri elementi (foto, verbali, rilievi, ecc.).
➡️ Se la testimonianza supera questi criteri, ha pieno valore probatorio, anche se resa da un familiare.
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3. STOP! Quando il parente NON può testimoniare (art. 246 c.p.c.)
Esiste un caso importante in cui la testimonianza del parente è vietata dalla legge.
L’art. 246 del Codice di Procedura Civile stabilisce che:
Non possono testimoniare coloro che hanno un interesse nella causa.
📌 Testo dell’articolo
Art. 246 c.p.c. →
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443!vig=
Esempio concreto: il passeggero ferito
Se tua moglie era passeggera nella tua auto e ha subito un colpo di frusta o qualunque lesione per cui chiederà risarcimento:
❌ non può testimoniare sulla dinamica dell’incidente,
perché ha un interesse diretto economico nella causa.
Se invece:
• non ha riportato danni,
• o non chiederà risarcimento,
allora può testimoniare normalmente.
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4. La “Legge Concorrenza” e la trappola dei tempi (Legge n. 124/2017)
Questa norma ha introdotto regole molto severe per contrastare i “testimoni di comodo”.
Si applica principalmente ai sinistri con soli danni a cose.
Obblighi introdotti:
1) Identificazione immediata dei testimoni
Devono essere indicati subito:
• nella Denuncia di Sinistro / Modulo CAI, oppure
• nel verbale delle Forze dell’Ordine se intervenute.
2) Comunicazione della compagnia
Se non hai indicato i testimoni subito, la compagnia deve inviarti una richiesta (PEC o raccomandata).
3) Il termine dei 60 giorni
Hai 60 giorni di tempo per comunicare i nomi dei testimoni.
⛔ Se non rispetti il termine, quelle testimonianze diventano inammissibili, anche se vere e anche se i testimoni sono neutrali.
📌 Riferimenti normativi:
Legge n. 124/2017 – Modifiche all’art. 135 del Codice delle Assicurazioni →
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-08-04;124!vig=
Art. 135-bis Codice Assicurazioni (testimoni nei sinistri RCA) →
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209!vig=
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5. Consigli pratici dell’esperto: cosa fare SUBITO
👉 Scrivi il nome dei testimoni nel Modulo CAI, indicando se erano passeggeri o terzi.
👉 Falli identificare dalla Polizia/Vigili se intervengono.
👉 Fai una breve dichiarazione scritta al testimone (data, luogo, dinamica, firma).
👉 Conserva foto, danni, posizioni dei veicoli.
👉 Se arriva la richiesta della compagnia, rispondi entro 60 giorni via PEC o raccomandata.
👉 Se il tuo passeggero è ferito, non potrà testimoniare: va gestito in un fascicolo separato.
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6. Conclusione
La testimonianza di un familiare è validissima, se:
• non è parte interessata,
• è coerente e attendibile,
• è indicata nei tempi previsti dalla legge (quando necessario).
Non lasciare che un pregiudizio o un vizio procedurale compromettano una prova fondamentale.

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